False compagnie di assicurazioni
Ci è giunta questa email che,
nel caso vi fosse utile, vi invitiamo a leggere
QUESTA COMPAGNIA NON PUÒ ASSICURARE
E' stata segnalata la presenza di tagliandi dell'assicurazione obbligatoria
per i veicoli della ALIANS ASSICURAZIONI. Si tratta di una denominazione
non corrispondente ad alcuna impresa autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa in Italia. Conseguentemente la stipula di polizze recanti
tale intestazione comporta per l'utenza il mancato assolvimento dell'obbligo assicurativo R.C.Auto
e per gli intermediari coinvolti lo svolgimento di un'attività non
consentita. L'Istituto di Vigilanza raccomanda pertanto di
verificare preventivamente che i contratti da sottoscrivere siano emessi da imprese regolarmente
autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa. A tale
proposito chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti
direttamente all'ISVAP (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - tel. 06.42.13.31 -
telefax 06.42.13.32.06)
E QUESTA NEMMENO ESISTE!
La denominazione Nuova Assitalia non corrisponde ad alcuna impresa autorizzata
all'attività assicurativa in Italia. E' quanto si può leggere in una
nota dell'Isvap che è intervenuto sull'argomento dopo aver ricevuto diverse
segnalazioni in merito al rilascio di garanzie della R.C. auto con il
marchio della compagnia fantasma. A tale proposito chiarimenti ed informazioni
potranno essere richiesti direttamente all'Isvap (Via del Quirinale, 21
00187 Roma - tel. 06-421331 -fax 06-42133206)
ASSICURAZIONI: SENZA COLPA NON SI PUÒ
PEGGIORARE LA CLASSE
Non é corretto il comportamento della Compagnia che, dopo aver
liquidato un sinistro per il quale il proprio cliente non ha colpa,
peggiori egualmente la classe di merito. La Corte di Cassazione
(con sentenza numero 253/91) si è pronunciata in merito, stabilendo che
per poter aumentare il premio del contratto di assicurazione della
responsabilità civile (per la clausola bonus malus) occorre che il
sinistro sia addebitabile, anche in parte, all'assicurato; spetta
alla società assicuratrice, che ha ricevuto una richiesta di risarcimento
danni, la facoltà di decidere se risolvere mediante transazione la
controversia; se l'assicurato contesta la propria responsabilità nella
determinazione dell'incidente e, nonostante ciò, l'assicuratore
effettua una transazione con il danneggiato, l'aumento del premio deve
ritenersi illegittimo
Le
News del Camper Club La Granda
E'
VESSATORIA LA POLIZZA ASSICURATIVA CHE ESCLUDE EBREZZA E DROGA, LO DICE IL
TRIBUNALE DI VENEZIA
E'
vessatoria la clausola che esclude operatività di polizza per ebrezza o droga,
lo ha stabilito il Tribunale di Venezia con sentenza dell' 11.07.2002). Non è
valida la clausola contenuta nelle Condizioni Generali d'assicurazione RC Auto
con la quale si esclude l'operatività della polizza nel caso in cui il
conducente del veicolo abbia guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza
sostanze stupefacenti. Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia, con la sentenza
depositata l'11 luglio 2002, respingendo la domanda di rivalsa avanzata da una
compagnia di assicurazioni nei confronti del conducente dell'autoveicolo.Tale
clausola, secondo il giudice, deve ritenersi vessatoria ai sensi dell'art. 1341
e 1342 c.c., dato che concerne una limitazione di responsabilità e, pertanto,
doveva essere approvata specificamente per iscritto. A questo si aggiunge
inoltre l'art. 1469-bis c.c. il quale stabilisce che "… si presumono
vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per
effetto di … prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole
che non ha avuto la possibilità di
conoscere prima della conclusione del contratto".