False compagnie di assicurazioni

Ci è giunta questa email che, nel caso vi fosse utile, vi invitiamo a leggere

QUESTA COMPAGNIA NON PUÒ ASSICURARE
E' stata segnalata la presenza di tagliandi dell'assicurazione  obbligatoria per i veicoli della ALIANS ASSICURAZIONI.  Si tratta di una denominazione non corrispondente ad alcuna impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia. Conseguentemente la stipula di polizze recanti tale intestazione comporta per l'utenza il mancato assolvimento dell'obbligo assicurativo R.C.Auto e  per gli intermediari coinvolti lo svolgimento di un'attività non  consentita. L'Istituto di Vigilanza raccomanda pertanto di verificare preventivamente che i contratti da sottoscrivere siano emessi da imprese regolarmente  autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa. A tale proposito  chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti direttamente all'ISVAP (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - tel. 06.42.13.31 - telefax   06.42.13.32.06)
 
 E QUESTA NEMMENO ESISTE!
La denominazione Nuova Assitalia non corrisponde ad alcuna impresa autorizzata all'attività assicurativa in Italia. E' quanto si può leggere  in una nota dell'Isvap che è intervenuto sull'argomento dopo aver ricevuto diverse segnalazioni in merito al rilascio di garanzie della R.C. auto con il marchio della compagnia fantasma. A tale proposito chiarimenti ed  informazioni potranno essere richiesti direttamente all'Isvap (Via del  Quirinale, 21 00187 Roma - tel. 06-421331 -fax 06-42133206)
 
ASSICURAZIONI: SENZA COLPA NON SI PUÒ PEGGIORARE LA CLASSE
Non é corretto il comportamento della Compagnia che, dopo aver liquidato  un sinistro per il quale il proprio cliente non ha colpa, peggiori  egualmente la classe di merito.  La Corte di Cassazione (con sentenza numero 253/91) si è pronunciata in merito, stabilendo che  per poter aumentare il premio del contratto di assicurazione della
responsabilità civile (per la clausola bonus malus) occorre che il  sinistro sia addebitabile, anche in parte, all'assicurato;  spetta alla società assicuratrice, che ha ricevuto una richiesta di  risarcimento danni, la facoltà di decidere se risolvere mediante  transazione la controversia;  se l'assicurato contesta la propria responsabilità nella determinazione  dell'incidente e, nonostante ciò, l'assicuratore effettua una transazione  con il danneggiato, l'aumento del premio deve ritenersi illegittimo

Le News del Camper Club La Granda

E' VESSATORIA LA POLIZZA ASSICURATIVA CHE ESCLUDE EBREZZA E DROGA, LO DICE IL TRIBUNALE DI VENEZIA

E' vessatoria la clausola che esclude operatività di polizza per ebrezza o droga, lo ha stabilito il Tribunale di Venezia con sentenza dell' 11.07.2002). Non è valida la clausola contenuta nelle Condizioni Generali d'assicurazione RC Auto con la quale si esclude l'operatività della polizza nel caso in cui il conducente del veicolo abbia guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza sostanze stupefacenti. Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia, con la sentenza depositata l'11 luglio 2002, respingendo la domanda di rivalsa avanzata da una compagnia di assicurazioni nei confronti del conducente dell'autoveicolo.Tale clausola, secondo il giudice, deve ritenersi vessatoria ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., dato che concerne una limitazione di responsabilità e, pertanto, doveva essere approvata specificamente per iscritto. A questo si aggiunge inoltre l'art. 1469-bis c.c. il quale stabilisce che "… si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di … prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto".