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L'angolo legale
Sul sito www.vigileamico.it/autoveicoli.html ci segnala il Presidente Arancio ci sono tutte le leggi e circolari che regolano la circolazione e sosta dei camper. Sarebbe bene averne una copia a bordo (o più di una) per far valere, quando necessario, i propri diritti. Interessante la parte che riguarda l'abuso costituito dalle sbarre per limitare l'altezza dei veicoli che possono circolare/parcheggiare. Dalle News del Camper Club "La Granda" SICUREZZA
STRADALE…QUANDO FA BRUTTO!
Con
un interessante articolo, che riportiamo integralmente, il sito della Società
Autostrade entra nel merito della sicurezza della circolazione stradale,
soprattutto quando le condizioni atmosferiche sono avverse. "Il
14% degli incidenti che si sono verificati sulle strade italiane nel 2000, ha
avuto come concausa le condizioni atmosferiche . E' quanto emerge da una
elaborazione Airp (Associazione italiana ricostruttori pneumatici) su dati Istat,
La scarsa cultura della guida degli automobilisti italiani in presenza di
difficili condizioni climatiche, oltre, naturalmente, ad errori umani e difetti
meccanici, sempre sulla base dei dati dell'Istat, ha infatti causato nel 2000
ben 827 morti e quasi 45.000 feriti. Pioggia intensa, nebbia, grandine, ghiaccio
e neve sono eventi meteorologici, tipici della brutta stagione, che mettono
duramente alla prova sia i guidatori che lo stato di efficienza dei loro
veicoli. Ecco
allora alcuni suggerimenti. Prima di tutto le condizioni del veicolo, le gomme
in particolare. E' bene far controllare ad un gommista specializzato lo stato
dei pneumatici e verificare che la pressione di gonfiaggio
sia sui livelli indicati dal libretto d'uso e manutenzione del veicolo.Pioggia.
In questo periodo è la pioggia è l'elemento atmosferico più
frequente che, soprattutto se intensa, può creare molti pericoli, problemi
di visibilità ed il rischio, ben più grave, di aquaplaning. L'aquaplaning si
verifica ancora più facilmente con pneumatici molto consumati,
in quanto le scanalature del battistrada non sono più in grado eliminare
l'acqua. Il codice della strada stabilisce in 1,6 millimetri il limite
consentito per lo spessore del battistrada. Tuttavia per affrontare acquazzoni
e qualche spruzzata di neve è necessario uno spessore maggiore, capace
di garantire una maggior sicurezza. Non va dimenticata la giusta pressione
di gonfiaggio. Un pneumatico sgonfio ha una maggior superficie di
contatto con la strada e ciò aumenta la probabilità che si verifichi il fenomeno
dell'aquaplaning. Un'ulteriore insidia delle stagioni autunnali-invernali
è rappresentata dalla nebbia che in alcune zone d'Italia
diventa per gli automobilisti una sfida quasi quotidiana. Le regole
per la sicurezza sono due: cercare di avere la massima visibilità possibile
(dotandosi di buoni fendinebbia e di un antiappannante per il parabrezza)
e disporre di un sistema frenante efficiente con pneumatici in ottimo
stato, in grado di fare prontamente presa sull'asfalto. Chi marcia frequentemente
su strade bagnate, o usa molto l'auto in inverno, deve comunque
tenere presente che per avere le migliori condizioni di esercizio occorrono
pneumatici specifici invernali, con un disegno del battistrada con
profondi canali di drenaggio per favorire l'espulsione di grandi quantità
di acqua in poche frazioni di secondo. Neve.
Per affrontarla nel migliore dei modi si può scegliere tra due alternative:
le catene o i pneumatici da neve. Nel primo caso, può essere sufficiente
utilizzare coperture estive con almeno 5 - 6 millimetri di battistrada
e portare a bordo un buon paio di catene. Nel caso si decida di
utilizzare pneumatici da neve è bene ricordare che in genere si impiegano
per un periodo di tempo limitato. Una spesa non di poco conto, che
può essere contenuta scegliendo di acquistare pneumatici ricostruiti. Le
gomme ricostruite - sottolinea Airp - sono, infatti, un'alternativa molto
interessante, perché garantiscono sicurezza ed affidabilità con un occhio
al portafoglio. L'Airp
consiglia di acquistare pneumatici omologati secondo i regolamenti Ece
108 per il vettura ed Ece 109 per gli autocarri. Regolamenti che impongono
ai ricostruttori di dotarsi di un sistema di qualità e sottoporre
campioni significativi della propria produzione al medesimo ciclo
di prove previste per l'omologazione dei pneumatici nuovi". LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE È RESPONSABILE PER I DANNI DA "INSIDIA STRADALE"
Così recita una recente sentenza
della Corte di Cassazione. "La Pubblica Amministrazione incontra
nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo
dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge o di
regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e
diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem
laedere" (art. 2043 cc) in forza della quale è tenuta a far sì
che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di
pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che dia luogo al c.d.
trabocchetto o insidia stradale. Sussiste,
pertanto, la responsabilità della P.A. e dell'Ente concessionario ex art. 2043 cc per
i danni subiti dall'utente stradale allorché la insidia non sia
visibile e prevedibile". Si tratta della sentenza della Corte di
Cassazione, sez. III civile, n. 11.250 del 30.07.2002. In parole povere anche
l'incuria e la leggerezza costituiscono responsabilità ed i
"trabocchetti" stradali possono costare caro non solo agli automobilisti, ma anche alle
amministrazioni comunali!
Da >Turismo Itinerante riceviamo: Un divieto ferragostano Appare quindi chiaro che i divieti di sosta solo per le autocaravan hanno validità soltanto se portano ben impresso gli estremi dell'ordinanza di riferimento. Aggiornamento del 2008: la validità dei segnali è immutata anche in assenza di detti estremi. Parcheggio nelle aree comuni dei condomini A più d'uno di Voi sarà capitata la "grana" di condòmini che non vogliono che la vostra autocaravan venga parcheggiata nel piazzale-parcheggio (parti comuni) del condominio. Una sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza sull'argomento. Alle stesse condizioni prescritte dal Codice della Strada l'autocaravan di proprietà può sostare nei parcheggi condominiali. Lo ha stabilito la Cassazione. Il
proprietario di un'auto caravan ha il diritto di parcheggiare nell'area
condominiale adibita alla sosta degli autoveicoli? Al riguardo la Corte
di Cassazione si è pronunciata in maniera affermativa (Cassazione
civile, sez. II, 26 settembre 1998, n.9649) stabilendo che l'autocaravan
può sostare purché non arrechi danno agli altri e il regolamento
condominiale non stabilisca particolari divieti o limitazioni; poiché,
motiva la Corte, tale "uso particolare della cosa comune" non ne altera
la destinazione e non ne "limita l'uso paritetico da parte degli altri
condomini". Da cui discende che una delibera dell'as-
Il divieto di parcheggio autocaravan (deliberato
dall'assemblea) in un piazzale parti comuni adibito a parcheggio autoveicoli
(e nessuno può affermare che l'autocaravan non sia un autoveicolo)
è da configurarsi indubbiamente come "Innovazione"; non fatevi "buggerare"
dalle cosiddette e frettolose "approvazioni all'unanimità" , magari
su più argomenti cumulati, tanto in uso nelle ns. assemblee condominiali,
chiedete la votazione punto per punto e, qualora consideriate violati i
vostri diritti, votate contro e, se del caso, impugnate. Vedasi in
allegato quanto previsto al merito dal Codice Civile.
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione
Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Art. 1120 Innovazioni
ELEVATE
ALLA SOSTA E/O CIRCOLAZIONE STRADALE, IN
PARTICOLARE PER LE AUTOCARAVAN Ricorro
oppure no? Preso atto che gli Uffici Depenalizzazione delle Prefetture, nella quasi totalità dei ricorsi inviati al Prefetto, non perdono tempo ad analizzare il fatto, non attivano accertamenti istruttori richiesti, inviano tempestivamente un’ordinanza ingiunzione di pagamento al ricorrente (nel caso di Numana, rinviano il ricorso allo stesso Comune che, incredibilmente, da Organo Accertatore si trasforma anche Organo Giudicante), la
nostra esperienza consiglia di risparmiare tempo e denaro inviando il ricorso
contro una contravvenzione direttamente al Giudice di Pace perchè
inviare. Al contravvenzionato è
problematico opporsi ad una contravvenzione per i seguenti motivi: 1)
dover consegnare
personalmente il ricorso nella città ove ha sede il Giudice di Pace (tempo e
denaro per il viaggio) e telefonare spesso al
Cancelliere per conoscere la data dell’udienza qualora non si risieda nel
territorio ove a sede il Giudice di Pace; 2)
si può difendersi in
prima persona oppure incaricare un legale (spese per la notula); 3)
dover partecipare alle
udienze nella città ove ha sede il Giudice di Pace (sicuramente
una udienza, la maggior parte due udienze, in casi particolari più di due con
relativo tempo e denaro per il viaggio); 4)
versare presso la cancelleria del
Giudice di Pace una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione
inflitta dall'organo accertatore; 5)
In caso di sentenza sfavorevole si può
essere condannati al pagamento delle spese legali sostenute dalla controparte; 6)
In caso di sentenza favorevole il
Giudice può compensare le spese legali tra le parti ed il ricorrente è
“fregato” in quanto le spese legali e per partecipare alle udienze superano
ampiamente l’importo della contravvenzione; 7)
In caso di sentenza favorevole la
controparte (esempio Numana
che spende in tal modo i soldi dei loro cittadini)
ricorre in Cassazione e, nel caso detto ricorso sia accolto, ci si ritrova
nuovamente in giudizio. Per
quanto riguarda le contravvenzioni elevate per la circolazione delle
autocaravan, nella quasi totalità dei casi, non vi sono problemi a presentare
un ricorso in quanto sono in aperta violazione di legge le limitazioni alla
circolazione stradale alle autocaravan imposte dai sindaci. L’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, compatibilmente
con gli impegni già assunti e le priorità esistenti, può
inviare ai soci, a titolo gratuito, la documentazione necessaria a presentare il
ricorso. L'esperienza
maturata in anni di lavoro ci ha insegnato che: ·
le ordinanze istitutive anche
inerenti uno stesso divieto possono essere reiterate e, pertanto diventano
difformi nel numero e nel testo; ·
la stessa violazione di una
limitazione può ricevere contravvenzione diversa nel testo; ·
la stessa violazione di una
limitazione può ricevere contravvenzione su moduli diversi; ·
il ricorso alla stessa violazione
può avere un destinatario diverso; ·
la norma e le giurisprudenza muta
anche nel lasso di pochi giorni, rendendo obsoleti i documenti già prodotti per
altri ricorsi. Per
quanto sopra, il facsimile per presentare il
ricorso è prodotto per
uno specifico caso e NON
è utilizzabile per altre persone anche
se coinvolte nella stessa situazione e con analogo veicolo. Per
quanto sopra, s’invita a NON
fotocopiare e distribuire ad altri
contravvenzionati il facsimile di un ricorso perché
potrebbe determinare un danno e/o inficiare una aspettativa. PROCEDURE PER IL RICORSO IN OPPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (dall’articolo art. 204-bis del Codice della Strada) E’ stato disciplinato il procedimento per il ricorso in opposizione davanti al giudice di pace avverso il verbale di contestazione con le seguenti regole: § il ricorso è alternativo a quello davanti al prefetto ed al pagamento in misura ridotta; § si presenta al giudice di pace entro 60 giorni dalla contestazione; § all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore § La somma versata a titolo di cauzione, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente. § nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale; §
nel caso di rigetto
del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni
accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. RIFLESSIONE
ESSENZIALE Nel
nostro Paese, ancora oggi, il
cittadino non è messo in grado di combattere ad armi pari con
coloro che sono stati eletti a gestire la cosa pubblica. Il
cittadino ancora non può inviare un ricorso per raccomandata ma deve farlo
esclusivamente di persona o tramite un legale. Non
solo, se ha commesso una violazione in una provincia diversa dal suo domicilio,
deve eleggere domicilio nella zona di competenza del Tribunale / Pretura
altrimenti non riceve la corrispondenza inerente agli sviluppi del procedimento:
detta corrispondenza, qualora non risieda o abbia eletto domicilio in detta
zona, è depositata in cancelleria e data per conosciuta! Tale
incredibile primitiva disposizione, nella maggior parte dei casi, vede il
cittadino pagare una contravvenzione anche se ingiusta, solo per evitare gli
oneri di tempo e denaro necessari a recarsi davanti al Giudice di Pace (magari
abita a Venezia o Palermo e si deve recare alla Pretura di Oristano) per
presentare ricorso e trovare dove eleggere domicilio per poter ricevere le
corrispondenze inerenti il procedimento. Certo,
il cittadino potrebbe anche incaricare un legale del luogo ma quanto gli
costerebbe visto che un tale procedimento vede almeno due/tre udienze prima
della sentenza ? Nel
nostro pellegrinare per le Preture in difesa delle famiglie in autocaravan,
contravvenzionate in violazione di legge nei comuni anticamperisti, abbiamo
assistito allibiti ed inermi nel veder svolgere l'opera di cancelliere ad una
delle parti in conflitto, nei nostri casi il funzionario della Prefettura a noi
contrario. Il
funzionario della Prefettura era "di casa" perché la sua funzione di
cancelliere creava indubbiamente un affiatamento di lavoro con il Pretore di
turno mentre noi eravamo "gli stranieri". Quando
il cittadino risiede fuori del territorio di competenza della Giudice NON GLI
SONO INVIATE VIA POSTA LE COMUNICAZIONI anche se il costo di spedizione non
cambia se un cittadino risiede in una città oppure in un’altra. Non
è possibile inviare i ricorsi e gli atti per Posta, nemmeno per telefax e
nemmeno per posta elettronica, quando i costi di tali spedizioni sono
indubbiamente inferiori a quelli necessari a presentare gli atti di persona
nonché comportano meno tempo per riceverli e archiviarli. Si
parla di difendere gli alberi, di riciclare la carta e non si possono consegnare
le documentazioni su floppy disk e/o via internet. Siamo
nel Terzo Millennio e sui fogli dobbiamo apporre marche da bollo, marche
speciali, ecc... mentre, in uno Stato democratico il cittadino deve pagare delle
imposte dirette, proporzionali al proprio reddito, mentre le tasse indirette
sono da eliminare. Siamo
nel Terzo Millennio, grazie all’informatizzazione è possibile “apporre”
il bollo virtuale ma, al contrario, si obbligano i cittadini ad assurdi ed
onerosi viaggi alle tabaccherie per acquistare bolli cartacei nonchè si
prosegue ad acquistare tonnellate di carta e di inchiostro per la stampa degli
stessi. Siamo
nel Terzo Millennio ma le procedure (costi e tempi) per ottenere la Giustizia
dividono i cittadini a seconda del loro reddito, della loro preparazione
scolastica, del tempo che hanno a disposizione. Al
Presidente della Repubblica il compito di intervenire pubblicamente per
sollecitare il Governo a deliberare procedure economiche ed ecologiche per
ottenere la Giustizia, rispettando i diritti inalienabili che sono alla base
dell'essere un cittadino. ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ ECCO
L’APPELLO da scrivere e far scrivere Spett. Presidente della Repubblica, il sottoscritto ………………………….. Residente in …………………………………………………………….. Ricorda alla S.V. che nel nostro Paese il ricorso alla Giustizia è ancora oggi un onore insostenibile per il cittadino ma ritengo che la S.V., in concorso con l’attuale Governo, possa facilmente intervenire per far deliberare delle procedure che rendano economico ed ecologico per il cittadino il ricorrere alla Giustizia. Si tratta di varare nuove procedure, utili al cittadino ma anche a tutta la società in quanto sono in grado di eliminare assurde e micidiali perdite di tempo, inquinamenti acustici ed atmosferici nonché eliminare tonnellate di carta, salvando dall’abbattimento migliaia d'alberi. ECCO
IL CONTRIBUTO DI SEMPLICI SOLUZIONI PER ESSERE FINALMENTE CITTADINI, PER
RISPARMIARE TEMPO, DENARO, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO Premesso che: -
un cittadino deve incaricare un legale e/o portare il ricorso di persona,
perdendo del prezioso tempo, facendolo perdere agli addetti nonché inquinando
la città con la propria autovettura o motorino per recarsi in detto ufficio. Un
via vai portando con le scarpe del sudicio dentro gli stretti meandri in cui
operano molte Preture e/o Tribunali. -
un cittadino presenta un ricorso ma NON riceve le comunicazioni se non risiede o
non ha eletto domicilio nel territorio di competenza della Pretura / Tribunale.
Dette comunicazioni sono notificate all’interno, con pari costi, e sono
archiviate e date per conosciute mentre il ricorrente non ne ha notizia.
Un assurdo in quanto le spese di spedizione postale sono le stesse a
prescindere da dove una abita sul territorio nazionale. -
si tratta di varare un regolamento nuovo, di vera civiltà anche se,
all’inizio, solo una parte di cittadini potranno fruire di tale opportunità,
avendo a disposizione e.mail, telefax. In ogni caso, di tale agevolazione ne
beneficerebbe tutta la società perché avremo risparmi economici, energetici,
minor consumo di carta e relativo minor abbattimento e/o importazione di alberi,
riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico. -
il Prefetto non è un Organo Giudicante, per ottimizzare le risorse dei
cittadini e delle Prefetture, al fine di evitare allo Stato di assumere i costi
relativi al pagamento dei due servizi pubblici (Prefetto e Giudice di Pace), occorre
il varo di una nuova procedura
la
cui base normativa è il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che,
all’art. 4, dispone: "le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione per l’organizzazione degli uffici al fine di assicurare l’economicità,
speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione
amministrativa". Ecco
il testo della normativa utile per adire alla Giustizia da cittadini contro
una contravvenzione attinente alla circolazione stradale.
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