ARTICOLO 1
E’ costituito con sede in Casalbore (AV) in Viale Rimembranze
n° 14 una Associazione che assume la denominazione di Traiano Camper
Club.
ARTICOLO 2
L’Associazione è un centro permanente apartitico,
a carattere democratico e senza finalità di lucro che può
aderire ad associazioni del tempo libero e culturali, secondo le deliberazioni
dell’Assemblea.
ARTICOLO 3: FINALITÀ’ E SCOPI
Sono compiti dell’Associazione: favorire, promuovere,
organizzare attività culturali, sportive ricreative, sociali e del
tempo libero in genere, proporre alle Amministrazioni una adeguata programmazione
turistico-culturale del territorio, creare strutture proprie e pubbliche
(con l’ausilio di Enti ed Amministrazioni) al fine di favorire l’incremento
turistico itinerante (aree attrezzata) sensibilizzare
gli iscritti ad un comportamento atto a qualificare l’uso di caravan, autocaravan
e simili nel rispetto dell’ambiente.
ARTICOLO 4
Il numero dei soci è illimitato; al TRAIANO CAMPER
CLUB possono aderire tutti i cittadini che abbiano interessi compatibili
con le finalità della Associazione.
ARTICOLO 5
Per divenire soci è necessario essere presentato
da altro socio iscritto e sottoporre la domanda al Consiglio Direttivo,
compilando in ogni sua parte , lo stampato all’uopo predisposto adeguatamente
firmato. Il Consiglio Direttivo si pronuncerà sulla ammissibilità
del nuovo socio nella seduta successiva alla data di presentazione della
domanda stessa. L’iscrizione alla Associazione comporta la piena osservanza
del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché
delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
ARTICOLO 6
I Soci ed i componenti il nucleo familiare, da desumere
da autocertificazione, hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione
e partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall’Associazione
stesso. Inoltre i familiari potranno usufruire delle agevolazioni
riservate ai soci a condizione che i soci stessi versino insieme alla quota
di iscrizione una tantum da quantificare di volta in volta dal Consiglio
di Direttivo.
ARTICOLO 7
I Soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale
all’atto dell’iscrizione, delle quote associative e delle quote straordinarie
che saranno eventualmente deliberate dall’Assemblea.
ARTICOLO 8
I Soci saranno espulsi o radiati qualora:
-si rendano morosi del pagamento della tessera sociale,
delle quote associative o di quelle straordinarie;
-quando non ottemperino alle disposizioni del presente
Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi
sociali;
-quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e/o
materiali al Circolo e/o ai Soci;
-quando vengano accertate situazioni passibili di denuncia
alla Autorità Giudiziaria.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dalle Assemblee
dei Soci.
ARTICOLO 9: PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è
costituito:
-dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà
dell’Associazione;
-da erogazioni e/o lasciti diversi;
-dagli avanzi amministrativi;
-dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’
ammissione all’ Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
-dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente
dall’Assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo;
-dai proventi derivanti alla Associazione dall’esercizio
delle varie attività;
-chiunque può concedere in comodato beni (mobili
e immobili) all’Associazione, qualora i beni stessi fossero conferiti gratuitamente,
non potranno essere restituiti ed entrano a far parte del Patrimonio Sociale.
Le quote sociali e le somme versate a qualsiasi titolo
all’Associazione, non sono in alcun caso rimborsabili ed il socio
in caso di recesso non può pretendere la restituzione della quota.
ARTICOLO 10: BILANCIO
Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’esercizio
sociale, relativo al periodo dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno
devono essere presentati all’Assemblea dei Soci entro il 31 Marzo di ogni
anno.
Il bilancio consuntivo , unitamente alla relazione del
Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato
presso la segreteria a disposizione dei Soci, non meno di dieci giorni
prima della riunione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio stesso.
Gli avanzi amministrativi del bilancio saranno reinvestiti
in iniziative culturali, turistiche, sportive e per nuovi impianti o per
ammortamento delle attrezzature.
ARTICOLO 11: ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali:
L’ Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, i Sindaci
Revisori dei Conti.
ARTICOLO 12: ASSEMBLEA
Le Assemblee dei Soci, possono essere ordinarie o straordinarie.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate
dal Presidente mediante invito da spedirsi per posta ordinaria ad ogni
socio al meno dieci giorni prima. Ogni socio può delegare un altro
socio a rappresentarlo; è ammessa una sola delega.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata annualmente nel
periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo.
Essa approva le linee generali del programma di attività
per l’anno sociale, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera
su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e sugli argomenti
espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del presente Statuto.
L’Assemblea è chiamata ad eleggere il Consiglio
Direttivo, i Revisori dei Conti ogni due anni.
ARTICOLO 13
All’ Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
deliberare sullo scioglimento delle associazioni;
deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
deliberare sul trasferimento della sede dell’ Associazione;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua
approvazione dal consiglio direttivo.
Inoltre l’Assemblea straordinaria può essere convocata
tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario o
allorché ne faccia richiesta motivata almeno un
decimo dei Soci.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro venti
giorni dalla data in cui viene richiesta.
ARTICOLO 14
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è
regolarmente costituita con la metà più uno dei Soci. In
seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero degli
intervenuti. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda
convocazione con il voto
favorevole di 2/3 degli associati. La seconda convocazione
può aver luogo un’ora dopo la prima.
ARTICOLO 15
Le votazioni, salvo casi particolarissimi e sui quali
verrà deciso di volta in volta, avvengono a scrutinio palese.
Per le elezioni delle cariche sociali, come per tutte
le votazioni riguardanti persone, si procederà a scrutinio segreto.
ARTICOLO 16
L’Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria è
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza, dal
Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli
intervenuti. Le delibere adottate dovranno essere trascritte su apposito
libro dei verbali.
ARTICOLO 17: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di cinque e da un massimo di undici membri eletti tra i soci.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente,
il Vice Presidente, il Tesoriere ed il segretario e fissa le responsabilità
degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione
per il conseguimento dei propri fini sociali. In caso di dimissioni o integrazioni
di uno o più Consiglieri, è riconosciuto al Consiglio Direttivo
il potere di cooptare altri membri fino ad un terzo del numero dei soci
primari componenti seguendo l’ordine dei non eletti.
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo ove se ne renda opportuno, può
avvalersi delle prestazioni di professionisti esterni.
ARTICOLO 20
Le funzioni dei membri degli Organi Sociali sono a titolo
gratuito e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell’incarico.
Tutte le spese devono essere preventivamente autorizzate da apposita delibera
del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni
15 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il
Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti
ARTICOLO 22
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
-esaminare le domande di ammissione ed esporle all’Albo
per 15 gg.;
-deliberare circa l’ammissione dei nuovi Soci;
-redigere i programmi di attività sociali previste
dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
-curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
-redigere i bilanci;
-compilare progetti per l’utilizzo degli avanzi amministrativi;
-stipulare gli atti ed i contratti attinenti alle attività
sociali;
-formulare il regolamento interno da sottoporre alla
approvazione dell’Assemblea;
-incentivare la partecipazione dei Soci alle attività
sociali.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo
può avvalersi della collaborazione di responsabile di commissioni
di lavoro da esso nominati.Detti responsabili possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo con voto
consultivo. La validità dell’adunanza del Consiglio
Direttivo è data dalla metà più uno dei suoi componenti
e le deliberazioni si considereranno approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede.
ARTICOLO 23
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice presidente.
Per quanto concerne la firma sugli assegni bancari, questa dovrà
essere apposta in modo congiunto dal Presidente e dal Tesoriere.
ARTICOLO 24: MODIFICHE ALLO STATUTO
Le eventuali modifiche del presente Statuto dovranno
essere richieste da almeno 1/5 dei soci.
L’Assemblea sarà validamente costituita dalla
presenza di almeno 3/4 degli associati e delibererà con il voto
favorevole della maggioranza dei Presenti.
ARTICOLO 25: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato
da almeno tre quarti degli Associati.
ARTICOLO 26
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea,
delibera, con maggioranza di cui al precedente articolo, sulla destinazione
del patrimonio residuo, detratte le passività, per uno o più
scopi previsti dal presente Statuto.
ARTICOLO 27
Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto
e riguardanti le modalità di funzionamento degli Organi Sociali,
si provvederà con appositi Regolamenti interni.
ARTICOLO 28
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento
al Codice Civile. |